CAPITOLO VI - IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE DEL FENOMENO COPYLEFT: 3. ALCUNI RILIEVI PROCESSUALI

I rilievi di diritto sostanziale fin qui compiuti hanno un senso ovviamente se trasposti in una dimensione di effettivo esercizio dei diritti derivanti dal contratto-licenza; in altre parole, trattandosi di diritto privato contrattuale tutto l’apparato normativo entra in azione in modo tangibile e concreto nel momento in cui una delle parti chiami in causa l’altra per la modificazione, definizione, estinzione dei diritti o per l’eventualità di risarcimento di danni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni negoziali (v. art. 158 l.a. 275 ). Non si vuole ovviamente svolgere una trattazione totale e dettagliata di tutte le implicazioni che il copyleft può avere con il diritto processuale, ma possiamo almeno soffermarci su alcune particolari riflessioni. L’aspetto più problematico in fatto di opere copyleft e più in generale (come abbiamo già accennato) in fatto di opere digitali e telematiche è quello probatorio.

Affinché un autorelicenziante chiami in giudizio un utente che abbia in qualche modo infranto o ignorato le condizioni della licenza dovrà in primo luogo dimostrare giudizialmente che la controparte fosse stata messa al corrente in modo efficace dei termini del contratto: ciò risulta veramente difficile a livello pratico viste le caratteristiche di evanescenza e mutevolezza derivanti dal sistema digitale e telematico . E comunque, pur riuscendo a provare l’effettiva ricezione della licenza, rimarrebbe il problema della prova della sua accettazione, che, come abbiamo visto 278 , comporta alcune delicate questioni di tutela della buona fede e dell’ordinaria diligenza del licenziatario. Gli stessi problemi legati alla difficoltà nel determinare i soggetti della controversia si ripercuotono anche specularmente nella sfera dell’autore che intenda mantenere l’anonimato, diffondendo l’opera anonima o sotto pseudonimo, diritto peraltro garantitogli dall’art. 9 l.a. Consideriamo anche l’ipotesi dell’illecito di contraffazione.

E’ palese che nel caso di opere distribuite in formato digitale per via telematica (come la maggioranza delle opere copyleft) tale concetto non può essere riferito alla componente materiale dell’opera (corpus mechanicum) e perciò non può essere considerato (nell’impostazione tradizionale) come violazione del diritto esclusivo di riproduzione ex art. 13 l.a. Tuttavia il catalogo delle difese e sanzioni per cosi dire tradizionali del diritto d’autore (artt. 156 ss. l.a.) sono modellate sulla materialità del concetto di riproduzione; mentre (lo ripetiamo ulteriormente) le opere copyleft nascono e spesso rimangono in un formato digitale, proprio con il precipuo scopo di diffondersi il più liberamente possibile. Dal punto di vista delle sanzioni penali, gli artt. 171 bis e seguenti l.a. inseriti dalla L. 248/2000 (Legge antipirateria) da un lato sono atti a disciplinare fenomeni di carattere digitale o comunque immateriale (ad esempio l’art. 171 ter si riferisce esplicitamente alla duplicazione abusiva di opere multimediali per mezzo di metodi digitali), ma non si riferisce all’eventualità in cui sia l’autore stesso ad autorizzare la copia a priori e tout court. Dobbiamo quindi cercare tali risposte nell’ambito puramente privatistico, considerando la ccontraffazione di un ’opera copy left' come il mancato rispetto dei termini della rispettiva licenza e come un comune illecito contrattuale ex artt. 1218 ss. del Codice Civile.

Quindi un esempio di contraffazione di queste opere può essere considerato il mancato rispetto del divieto di apporre modifiche per crearne opere derivate: Tizio (licenziatario) scarica da un archivio telematico un documento creato da Caio (licenziante) e distribuito sotto una licenza di tipo ‘Attribution-NoDerivs’; Tizio però, pur avendo avuto modo di conoscere i termini della licenza non se ne cura e distribuisce una versione rivisitata del documento, attribuendone comunque la paternità all’autore originario (Caio).

Quest’ultimo, che vede rispettata solo una delle due condizioni base della licenza, può agire nei confronti di Tizio per il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (e, qualora ne sussistano i presupposti, per contraffazione ex artt. 156 ss. l.a.). Si potrebbero addurre molti altri esempi resi particolarmente problematici dalle difficoltà legate all’effettiva conoscibilità dei soggetti in causa e alla malleabilità (e quindi innata mutevolezza) delle opere in formato digitale. Ne citiamo alcuni, quanto meno per destare l’attenzione su alcuni risvolti patologici del fenomeno copyleft e che solo una costante e organica giurisprudenza potrà ovviare in questi prossimi anni, quando avrà le prime occasioni di esprimersi in proposito. Il primo riguarda il caso in cui, un soggetto (sia esso in buona o in cattiva fede) acquisisca un’opera proprietaria (ad esempio un romanzo), la trasponga in formato digitale, vi alleghi una qualsiasi licenza copyleft e la distribuisca liberamente via Internet. Simile potrebbe essere il caso di un soggetto che inserisce in un’opera aperta, collettiva e compilativa (come Wikipedia) un contributo tratto però da un’opera proprietaria di cui non ha titolo.

Infine c’è il caso speculare del soggetto che si attribuisce e distribuisce con criteri proprietari un’opera sotto licenza copyleft, disconoscendo il legame fra l’opera e la licenza e dichiarando di aver trovato l’opera priva di alcun riferimento di copyright e di averla perciò creduta di dominio pubblico. A parere di chi scrive, una soluzione abbastanza percorribile per ovviare almeno in parte al problema dell’indeterminatezza dei soggetti potrebbe ravvisarsi nell’applicazione del modello della “firma digitale” 281 (costituito da un sistema di username e password) per accertare l’accettazione dei termini della licenza. Ciò, anche se in effetti stride con i principi etici di libera diffusione delle conoscenze, garantisce maggiormente un corretto esercizio dei diritti che andrebbe a vantaggio di tutti. Ad esempio una simile soluzione di duplice conferma via e-mail è attuata da Creative Commons nella procedura prevista per rilasciare un’opera sotto public domain.



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