CAPITOLO VI - IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE DEL FENOMENO COPYLEFT: 5.1. IL COPYLEFT FRA DIRITTI MORALI E DIRITTI PATRIMONIALI

Innanzitutto è necessario interrogarsi sui riflessi che il copyleft può avere su una dicotomia concettuale cara al diritto continentale d’autore, cioè quella fra diritti morali e diritti patrimoniali. Come abbiamo già accennato, il copyright di matrice anglo-americana non coglie tale dualismo e si fonda su una concezione monistica del diritto d’autore, inteso principalmente come diritto esclusivo di realizzare e distribuire copie dell’opera (letteralmente infatti ‘copyright’ significa ‘diritto di copia’).

Ciò determina che, nell’ottica common law, il diritto d’autore (nel senso di copyright) abbia sempre una valenza di patrimonialità; inoltre tale sistema, per l’applicazione della tutela giuridica, non richiede specifiche caratteristiche di creatività e di conseguenza viene tutelato, in linea di massima, tutto ciò che merita di essere tutelato in ragione della sua commerciabilità.

La tutela prevista invece dal diritto d’autore risulta più pregnante e composita, dato che da un lato richiede alle opere un certo standard minimo di tutelabilità (il requisito del “carattere creativo” ex art. 1 l.a.) e dall’altro si estende alla salvaguardia degli interessi, oltre che patrimoniali, anche morali dell’autore legati alla sua reputazione: tali interessi si estrinsecano tradizionalmente nel diritto alla rivendicazione alla paternità dell’opera (art. 20 l.a.), il diritto alla sua integrità (art. 20 l.a.) e il diritto di ritiro dal mercato della stessa per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143 l.a.). Per i principi generali del diritto privato, i diritti patrimoniali sono sempre sottoposti alla disponibilità del loro titolare e quindi cedibili a titolo gratuito od oneroso; i diritti morali, invece, in quanto diritti di natura personale, non sono cedibili e permangono nella sfera del loro titolare originario.

Chiarita questa differenziazione, che può sembrare esaurirsi in una disquisizione di tipo dottrinale, bisogna rilevare un dato decisivo: tutte le licenze prese in esame in questo lavoro fanno riferimento in modo più o meno esplicito ad un sistema di copyright, salvo il caso isolato della Licence Art Libre, che abbiamo visto riportare una clausola di riferimento alla legge francese. E ciò è confermato dal fatto che i loro testi disciplinano soprattutto aspetti che, nella normativa italiana, sono esplicitamente ricondotti al lato patrimoniale del diritto d’autore: la libertà di distribuzione, la libertà di riproduzione ecc. Potrebbe sorgere qualche dubbio di compatibilità fra le licenze basate sul copyright e il sistema continentale per quanto riguarda la libertà di modifica prevista da molte di esse; infatti il diritto morale all’integrità dell’opera garantisce all’autore la possibilità di “opporsi a qualsiasi deformazione,mutilazione o altra modificazione […] che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” E qualificandosi tale diritto come diritto morale, esso sta al di là della facoltà di disporne da parte del suo titolare. Dovremmo dunque pensare che tutte le clausole delle licenze copyleft mirate ad autorizzare la modifica dell’opera siano da considerare a priori invalide negli ordinamenti di civil law? La risposta a tale quesito spetta da un lato alla dottrina di questi ordinamenti, da parte della quale si auspica un’organica e completa trattazione del fenomeno del copyleft; dall’altro alla giurisprudenza che in Europa non ha ancora avuto modo di occuparsi specificamente di controversie di diritto d’autore su opere copyleft. L’occasione curiosa e interessante potrebbe derivare dal caso in cui un autore (ad esempio italiano) di un’opera distribuita sotto licenza CCPL ‘Attribution’ (con autorizzazione alla modifica, quindi) veda lesa la sua reputazione da una modifica effettuata e voglia far valere il suo diritto morale, inibendo la distribuzione dell’opera derivata e derogando così alla previsione contrattuale di libertà di modificazione. In tal caso ovviamente l’autore dovrebbe innanzitutto riuscire ad individuare il soggetto artefice delle modifiche per potergli contestare l’inadempimento e, una volta citato in giudizio tale soggetto, dovrebbe provare l’effettiva lesività della modifica: come già mostrato, entrambi questi elementi fondamentali risultano particolarmente difficili da determinare in un contesto multimediale e telematico.



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