CAPITOLO VI - IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE DEL FENOMENO COPYLEFT: 5.2. UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nell’esposizione fin qui svolta si è dimostrato l’assioma unanimemente condiviso che il diritto d’autore “è un diritto soggettivo privato, il cui esercizio è riservato [in via esclusiva] al titolare, che quindi è il solo legittimato a perseguire le utilizzazioni abusive e a disporre dei singoli diritti di utilizzazione” ; è l’autore dunque, nella prassi tradizionale, a scegliere, fra i diritti patrimoniali, quali cedere, a chi cederli e come cederli.

Tuttavia l’evoluzione del mondo dell’imprenditoria editoriale e dello spettacolo ha reso più complesso e articolato lo scenario in cui attuare la gestione dei diritti, inserendo all’interno dell’originario rapporto autore-utente l’interazione di altri soggetti che hanno ruoli d’intermediazione a livello contrattuale: primo fra tutti l’editore, ma anche figure intermedie come i manager artistici o le agenzie, che spesso sono concessionari dei diritti di esclusiva; oppure soggetti di gestione collettiva dei diritti come l’italiana SIAE.

Lo spirito copyleft di aperta condivisione e di libera distribuzione delle opere, unito alle nuove possibilità dell’interconnessione telematica e della multimedialità, incide profondamente sugli stereotipi soggettivi del diritto d’autore e, in un certo senso, rende superfluo (se non addirittura scomodo) l’intervento di figure simili. Come abbiamo già rilevato, grazie alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia e dalla comunicazione, al giorno d’oggi un autore può benissimo essere anche editore, promotore e distributore della propria opera, appunto contrattando i termini di utilizzo della stessa direttamente con il singolo utente. La stessa riflessione potrebbe svolgersi, con le peculiarità del caso, a proposito di organi preposti alla gestione collettiva dei diritti d’utilizzazione sulle opere, come ad esempio la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Il ruolo (peraltro fondamentale) di tale organo è basato su una considerazione che però vedremo essere vacillante: come precisa Auteri, “al singolo autore o titolare è spesso difficile, quando non impossibile, esercitare il diritto di esclusiva quando l’opera può essere utilizzata ed è per sua natura destinata ad essere utilizzata da numerosi soggetti sparsi in più luoghi”. Se si circoscrive a questo la giustificazione dell’operato della SIAE, dunque, in un sistema di copyleft non avrebbe più ragion d’essere un organo di questo tipo, che si configurerebbe per una mera funzione di controllo sulle attività creative, stridendo palesemente con i diritti di libera espressione (ex art. 21 Cost.) e di libera disponibilità dei diritti patrimoniali (ex art. 107 l.a.).

Ciò - lo si deve sottolineare - è però realizzabile appieno solo in una prospettiva no-profit o comunque di ristretto target, dato che una grossa iniziativa editoriale necessita sempre e comunque un ampio investimento, il quale (salvo casi di filantropia assoluta) prevede un ritorno economico; e un’ampia diffusione delle opere con scopi di lucro richiede necessariamente una gestione centralizzata e ramificata dei diritti di utilizzazione. Tuttavia, grazie al movimento Opensource, si è aperto uno spiraglio, diventato man mano un ampio sbocco, per tutta quella fetta (sempre più consistente) di persone dedite ad attività creative e comunicative per il solo desiderio di esprimersi e di arricchire il bagaglio culturale della collettività.



Open Source e opere non software:

Nessun commento:

Posta un commento