CAPITOLO IV DALL’AMBITO SOFTWARE A QUELLO NON SOFTWARE: 3.2. IL PROBLEMA DELLA SMATERIALIZZAZIONE DELL’OPERA

Come abbiamo già accennato, uno degli aspetti più problematici per il diritto industriale in questo campo è proprio la smaterializzazione dell’opera, ovvero il suo virtuale scollamento dal supporto fisico, il quale da indispensabile “mezzo di trasporto” per i contenuti, diventa solo l’ingombrante, superfluo e costoso involucro con cui i contenuti ci vengono propinati. Bisogna quindi prospettarsi “una visione molto allargata […] del concetto giuridico di ‘bene immateriale’, che nel mondo digitale di Internet, acquista la peculiarità di ‘bene informatico’, un bene cioè più che immateriale, dematerializzato o dematerializzabile.” Prendiamo come caso esemplare generico la carta, la quale più di tutti i supporti materiali può raggiungere presto la via dell’obsolescenza, in un panorama di comunicazione digitalizzata, multimediale ed interconnessa. Com’è intuibile, è immensamente più facile disciplinare giuridicamente un libro piuttosto che un iper-testo (cioè un testo digitale interattivo): ciò a causa della s t a t i c i t à che il supporto cartaceo implica ineluttabilmente. Se voglio aggiornare un libro, non posso far altro che ri-pubblicarlo nella nuova versione; se invece voglio aggiornare un iper-testo non devo far altro che intervenire con gli stessi procedimenti informatici usati per realizzarlo (i quali oltretutto sono a disposizione di tutti gli utenti). E ancora: un libro nasce come un’opera fatta e finita, di cui quindi posso conoscere l’autore, il titolo,il numero delle pagine, la data e il luogo di pubblicazione; nel caso di un iper-testo invece questi dati diventano sfuggenti e continuamente mutevoli, compresa la certezza sulla paternità dell’opera, ed abbiamo a che fare con opera che potenzialmente rimane sempre in fieri. Infatti, nel caso che poi analizzeremo minuziosamente dell’iper-testo sviluppato con i metodi del copyleft, non si avrà un autore ben definito a cui far risalire unicamente responsabilità e diritti, ma si avrà un autore originario e un numero potenzialmente sempre indefinito di co-autori che sono intervenuti a totale insaputa del primo; ciò comporta anche che la stessa essenza dell’opera sarà indefinita ed essa sarà diffusa in diverse versioni potenzialmente molto diverse fra loro.

Pensiamo poi alla contraffazione, fattispecie decisamente centrale per il diritto d’autore moderno rivolto - come abbiamo visto - sempre di più verso la tutela del corpus mechanicum, la quale perde così gran parte del suo fondamento fattuale, costitutivo e probatorio. Consideriamo tale fattispecie come realizzazione di copie dell’opera senza l’autorizzazione dell’autore e del titolare di diritti connessi, quindi in violazione del diritto esclusivo di riproduzione che, ex art. 13 l.a., “ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”. Per esempio, consideriamo quanto possa risultare ostico a livello probatorio il caso in cui ad un documento in forma digitale nato per la distribuzione ‘proprietaria’ venga allegato (con una banale operazione di ‘copia e incolla’) il testo di una licenza libera ispirata ai criteri del copyleft. Sono questi solo alcuni degli aspetti che possono essere ipotizzati soffermandosi sulla smaterializzazione delle opere e che, già affrontati dalla dottrina (pur con visuali spesso conservatrici), attendono ora una concreta trattazione da parte della giurisprudenza. Per ora – a parere di chi scrive – l’unica certezza che emerge è che l’approccio giuridico non può essere solo di tipo sanzionatorio; auspicandosi piuttosto una maggiore comprensione del problema e una lettura meno diffidente delle possibilità offerte dal fenomeno della digitalizzazione.



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