CAPITOLO V - OPENSOURCE E COPYLEFT NELLE OPERE NON SOFTWARE: 4.2. LE LICENZE

Per raggiungere gli obbiettivi prefissati, il gruppo di giuristi del progetto Creative Commons ha redatto un set di undici licenze ispirate ai modelli proposti dalla FSF , chiamate coerentemente “Creative Commons Public Licenses” (CCPL) e rilasciate pubblicamente nel dicembre 2002. Esse sono il risultato dell’unione di quattro caratteristiche-base, le quali, a seconda delle loro diverse combinazioni, attribuiscono alle varie licenze differenti funzioni giuridiche :

- la caratteristica ‘attribution’ si riferisce all’obbligo di rendere merito all’autore originario dell’opera (quello che in Italia viene definito come ‘diritto morale alla paternità dell’opera);

- la caratteristica ‘no derivs’ indica il divieto di apporre modifiche all’opera e quindi di crearne opere derivate;

- la caratteristica ‘non commercial’ vieta l’utilizzo dell’opera per scopi commerciali;

- la caratteristica ‘share alike’, che letteralmente si traduce ‘condividi allo stesso modo’ (o più elegantemente ‘identico spirito di condivisione’), indica invece l’obbligo di applicare alle opere da essa derivate lo stesso tipo di licenza dell’opera originaria (è lo stesso fenomeno che abbiamo visto in fatto di software a proposito di ‘viralità’ della GPL e di trasferimento ad libitum del copyleft ).

Per una questione logica la caratteristica dello “share alike” è incompatibile con quella del divieto di opere derivate: infatti non avrebbe senso vietare le opere derivate e nello stesso tempo rendere obbligatorio un determinato trattamento per le opere derivate. Di conseguenza le combinazioni che si ottengono, che sono anche i nomi delle varie licenze, risultano essere: la ‘Attribution-NoDerivs’, ‘Attribution-NoDerivsNonCommercial’, ‘Attribution-NonCommercial’, ‘Attribution-NonCommercial-ShareAlike’, ‘Attri-butionShareAlike’, ‘NoDerivs-NonCommercial’, ‘NonCommercial-ShareAlike’; più le quattro versioni per così dire ‘pure’: ‘Attribution’, ‘NoDerivs’, ‘NonCommercial’, ‘ShareAlike’. Dunque, in base alle proprie esigenze, un autore può scegliere liberamente sotto quale particolare regime di licenza distribuire la propria opera.

Tutte le licenze Creative Commons si presentano in una triplice enunciazione: una versione sintetica (‘Common deed’), facilmente comprensibile al grande pubblico degli utenti (“a human-readable summary”) e nella quale vengono semplicemente elencati i diritti e gli obblighi trasmessi dalla licenza; una versione più dettagliata (‘Legal code’), redatta in linguaggio giuridico, che ricalca gli schemi tipici delle licenze fin qui esaminate (principalmente della FDL) e che fa da testo ufficiale di riferimento per qualsiasi controversia legale; e infine una versione elettronica (‘Digital code’) “che permette a motori di ricerca ed altre applicazioni di identificare la tua opera in base alle condizioni di utilizzo specificate dalla licenza.” Indipendentemente dalla loro categoria funzionale,  tutte le CCéL hanno in comune la libertà di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire in pubblico l'opera. Sono invece condizionate ai peculiari termini della licenza scelta le altre due libertà fondamentali, cioè “realizzare opere derivate” dall’opera licenziata e “attribuire all’opera un uso commerciale”. Tutte le licenze (riferendoci alle versioni sintetiche) dopo l’elencazione delle libertà e delle relative condizioni, riportano due raccomandazioni: la prima è riferita alla certezza del regime di licenza applicato in ogni fase della distribuzione e il suo testo letterale è: “per qualsiasi riutilizzo o distribuzione, dovete dire chiaramente quali sono i termini di licenza di quest’opera.”; la seconda è riferita alla derogabilità in via contrattuale delle previsioni della licenza e il suo testo letterale è: “ciascuna di queste condizioni può essere tralasciata qualora abbiate ricevuto il permesso dell’autore”. Infine in ogni licenza si ricorda che il diritto di “fair use” e altri diritti non sono in nessun modo influenzati dagli effetti della licenza.

L’apparato di licenze Creative Commons è cristallizzabile in una tabella, ispirata a quella che si trova sul sito del progetto e che riportiamo qui in una versione rivisitata, priva dei simboli grafici con cui tale sito ama efficacemente raffigurare ogni concetto (anche giuridico).

contrattuale delle previsioni della licenza e il suo testo letterale è: “ciascuna di queste condizioni può essere tralasciata qualora abbiate ricevuto il permesso dell’autore”. Infine in ogni licenza si ricorda che il diritto di “fair use” e altri diritti non sono in nessun modo influenzati dagli effetti della licenza. L’apparato di licenze Creative Commons è cristallizzabile in una tabella, ispirata a quella che si trova sul sito del progetto e che riportiamo qui in una versione rivisitata, priva dei simboli grafici con cui tale sito ama efficacemente raffigurare ogni concetto (anche giuridico).


Inoltre alla stessa pagina del sito si spiega con quali accorgimenti pratici scegliere, scaricare ed utilizzare la licenza: ad esempio, nel caso di opera diffusa via Internet, si consiglia di inserire nel sito anche un “bottone”, che riporti il logo Creative Commons e la dicitura ‘some rights reserved’, ovvero ‘alcuni diritti riservati’ (in richiamo della tradizionale espressione ‘all rights reserved’, ‘tutti i diritti riservati’) ; questo sarà anche un link che rimanderà alla licenza prescelta nella sua versione sintetica, la quale a sua volta rimanderà alla versione ‘Legal Code’. Lo stesso sito Creative Commons è ovviamente rilasciato sotto una di queste licenze e precisamente sotto la ‘CCPL Attribution 1.0’, di modo che chiunque può diffondere il materiale esplicativo e propagandistico del progetto, farne opere derivate, usarlo a scopi commerciali, ma con l’obbligo di attribuire di volta in volta la paternità del materiale a Creative Commons


Oltre alle licenze fin qui presentate, Creative Commons contempla e in un certo senso incoraggia anche la scelta del public domain sulle opere. In questo caso non vi è un particolare testo di licenza anche per il fatto che (come abbiamo già accennato ) il regime di public domain non costituisce una vera e propria licenza; piuttosto si cerca di rendere chiara e consapevole la scelta dell’autore, il quale con una dichiarazione unilaterale cede l’opera al pubblico dominio. A tal scopo, sul sito Creative Commons,si trova una procedura telematica piuttosto snella con un sistema di duplice conferma via mail della scelta effettuata; si trova inoltre un apposito bottone-link graficamente identico a quello sopra citato ma che riporta la dicitura ‘no right reserved’ (ovvero, ‘nessun diritto riservato’) e che rimanda ad un disclaimer (avvertenza) in cui si chiariscono le implicazioni del public domain per il diritto U.S.A.



Open Source e opere non software:

Nessun commento:

Posta un commento