CAPITOLO VI - IMPLICAZIONI GIURIDICHE E PROSPETTIVE DEL FENOMENO COPYLEFT: 7. LA CENTRALITÀ DELLA LIBERA DISPONIBILITÀ DEI DIRITTI. CONLUSIONI

Abbiamo dunque appena visto che il diritto d’autore, in quanto permeato dai principi del diritto privato classico,si conforma ad una libera disponibilità delle prerogative dell’autore, o per lo meno di quelle patrimoniali. Tuttavia argomentazioni di carattere per lo più economico hanno svilito questa libertà e hanno portato l’autore ad una posizion edipassivitàe di debolezza contrattuale, così da dover necessariamente favorire l’intervento di soggetti intermediari e predisporre dei meccanismi di predefinizione ed incanalatura dei rapporti contrattuali legati al mondo dell’impresa culturale.

La giustificazione di un simile approccio era stata a suo tempo basata sulla supposizione che “di regola l’autore non è in grado di esercitare direttamente i suoi diritti, almeno non nel senso di riprodurre l’opera, di distribuire gli esemplari e di compiere le varie attività attraverso cui l’opera viene comunicata al pubblico.”

Bisogna però iniziare ad ammettere che questa impostazione tradizionale non hapiù unfondamento assoluto inun panorama di comunicazione come quella che abbiamo fin qui diffusamente delineato. D’altronde, allo stesso modo in cui viene garantito a livello costituzionale il diritto alsingolo utentedipoter acquisire delle conoscenze che possono essere utili alla collettività (diritto ad informarsi), diriflesso un’identica garanzia di matrice costituzionale è garantita (e dev’essere garantita) a coloro che vogliano trasmettere con la massima libertà le loro idee creative (diritto ad informare). L’utente di un servizio d’informazione o di arricchimento culturale deve avere la possibilità di scegliere liberamente nella vasta offerta che caratterizza il nuovo mercato derivante dalla comunicazione multimediale;deve essere libero discegliere fra informarsio non informarsi, fra pagare molto o poco e quindi fra avere un servizio più efficiente o uno più scadente,fravedere una televisione pubblica e una televisione privata, fra collegarsi ad un serveritaliano o un server straniero ecc.

Allo stesso modo, però, anche gli operatori attivi del nuovo sistema globale di comunicazione, intesi come i singoli operatori (gli autori, i giornalisti, gli artisti) e non le imprese delsettore, devono poterscegliere liberamente come distribuire le loro creazioni,se a pagamento o gratuitamente,se in formato materiale o in formato digitale,sesu supporto interattivo o su supporto statico ecc. In pratica, se un musicista vuole distribuire una sua canzone liberamente su Internet deve aver la possibilità di usare un programma di file-sharing e inserire l’opera nel formato a lui più congeniale e rilasciarla con permesso di utilizzo o anche permesso di copia o addirittura con permesso di modifica. Ma se a proprio si rende illecito a priori l’uso di tali programmi, ad esempio per preservare (per altro legittimamente) il mercato discografico dalla pirateria, si rischia di soffocare eccessivamente anche la possibilità di questi singoli utenti-autori che rappresentano una buona fetta della comunità globale. E ancora, se quel musicista vuole diffondere la canzone su un supporto materiale deve essere libero di scegliere di gestire i suoi diritti in modo autonomo e di distribuire i CD o le cassette indipendentemente dalla vidimazione del supporto da parte della SIAE (art. 181 bis l.a.) Una normativa che dedichi la sua attenzione ad un controllo capillare della diffusione delle opere ad esempio rendendo indissolubile il legame fra opere e supporti materiali oppure attribuendo ad organi come la SIAE funzioni che eccedono il tradizionale aspetto della gestione collettiva dei diritti sono destinate ad una scarsa compatibilità con la realtà emergente e inarrestabile delle comunicazioni peer-to-peer. Bisogna piuttosto ricreare “un collegamento diretto fra il titolare dei diritti e gli utenti e incrementare i meccanismi contrattuali che governano le condizioni di accesso alle opere”.

Come già detto, è necessario riportare l’attenzione della tutela sulle caratteristiche dell’opera e sulle prerogative dell’autore, inaugurando una politica legislativa che eviti di attribuire eccessiva pervasività nei rapporti contrattuali a soggetti che fondano il loro intervento su interessi puramente economici e che necessariamente si esprimono per una concezione conservatrice della proprietà intellettuale. Il diritto d’autore (e soprattutto il copyright) e tutto l’apparato dell’editoria e della produzione di opere, se impostati su una base di rigidità e centralizzazione nella gestione dei diritti, sono destinati a collassare in un mondo come quello attuale delle comunicazioni di massa.

Internet è il media decentrato per eccellenza, in cui tutti possono essere autori ed editori, quindi il diritto d’autore per armonizzarsi a questa realtà inestirpabile e per non uscirne travolto, deve sapersi adattare a questa nuova compagine di soggetti ed interessi. Le nuove scelte di politica legislativa dovrebbero cercare di incoraggiare tale decentralizzazione e incentivare il più possibile la formazione di un sistema basato sulla contrattazione diretta dei diritti sulle opere e sui servizi ad esse relativi: ad esempio creando dei database in cui sia possibile conoscere con precisione le caratteristiche delle opere e il loro regime di tutela, oltre che risalire al relativo autore ed eventualmente contrattare i termini d’uso dell’opera.

O comunque, pur senza riformare l’intera impostazione del diritto d’autore internazionale, sarebbe opportuno un generale allentamento della rigidità di tale tutela, eventualmente abbreviando la durata dei diritti di utilizzazione de dd elevando gli standard minimi di creatività affinché un'opera sia coperta da copyright. Tutto ciò deve inoltre essere concepito necessariamente in un’ottica di armonizzazione delle discipline internazionali, possibilmente con un avvicinamento da parte delle politiche legislative di common law al modello di proprietà intellettuale europeo (e non viceversa come è successo negli ultimi decenni). In attesa di simili auspicabili sviluppi, il copyleft, nei modi e nelle forme delineati in questo lavoro di ricerca, si pone come una legittima e interessante prospettiva per un’informale innovazione dei criteri di fondo che ispirano la diffusione della cultura e della creatività nella cosiddetta società dell’informazione.




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