CAPITOLO III - IL SISTEMA DELLE LICENZE NELLA TUTELA DEL SOFTWARE: 1.2. LA TUTELA D’AUTORE

Come spesso accade, il legislatore italiano si distinse per inerzia e si dovette attendere la direttiva europea n. 91/250/CEE (del 1991) che appunto mirava ad un’armonizzazione delle norme comunitarie in fatto di protezione del software; la direttiva invitava gli stati membri ad applicare al software la normativa del diritto d’autore. L a  nuova opera doveva essere considerata alla stregua di un ’ opera letteraria (di carattere scientifico) ai sensi della Convenzione di Berna, ratificata dallo Stato italiano nel 1978; la legge italiana di attuazione della direttiva (ovvero il d. lgs. 518/1992) inserì nella legge sul diritto d’autore una serie di articoli ad hoc per il software (artt. 64 bis, ter, quater) costituenti una nuova apposita ‘Sezione VI’ del ‘Capo IV’, intitolata proprio “Programmi per elaboratore”.

In effetti, se si pensa a quanto detto nel capitolo introduttivo sulle peculiarità tecniche del software, la sua assimilazione ad un’opera letteraria non pare nemmeno molto forzata; possiamo infatti equiparare (come acutamente osservano alcuni autori ) il programma in forma di codice sorgente ad un manuale d’istruzioni tecniche redatte in un preciso linguaggio e destinate alla macchina (o, al massimo, ad altri sviluppatori che conoscono quel linguaggio). La rilevanza dei requisiti di creatività e di originalità (tipici del diritto d’autore) tende quindi a prevalere sulla peculiarità della vocazione funzionale del software; infatti, la soluzione tecnica cui un programma è preposto può essere raggiunta dal programmatore in diversi modi a seconda del linguaggio prescelto e di come le istruzioni sono disposte all’interno del codice. Una volta stabilita la normativa applicabile, deduciamo dai principi cardine del diritto d’autore quali diritti l’autore possa vantare sull’opera in base a tale tutela. Il diritto continentale europeo, e in particolar modo quello italiano, avverte la distinzione fra diritti morali d’autore, legati alla sfera personale dell’autore e quindi inalienabili (principalmente il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera), e diritti patrimoniali d’autore, ovvero tutto il fascio di diritti passibili di una valutazione economica (quindi alienabili) che ruotano attorno alla gestione e alla diffusione dell’opera. Nella nostra analisi prenderemo in maggiore considerazione quest’ultima sfera per due motivi: sia a causa della dimensione di politica economica in cui abbiamo più volte inquadrato le scelte in materia di tutela del software, sia perché gli ordinamenti di common law come gli U.S.A. – quindi gli ordinamenti che più hanno influito sulla regolamentazione del software – non presentano una simile dicotomia, considerando il diritto d’autore come sempre rilevante dal punto di vista patrimoniale. Nel nostro sistema normativo, questi diritti di stampo patrimoniale sono quelli sanciti dall’art. 12 l.a., che recita: “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E’ considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.” E’ palese il reiterato riferimento al concetto di diritto esclusivo, che successivamente viene ribadito per esempio nell’art. 13 (diritto esclusivo di riproduzione) e nell’art. 17 (diritto esclusivo di distribuzione). Questa categoria di diritti mira a conferire all’autore una possibilità d’azione (nei confronti dell’opera) preclusa a qualunque altro soggetto: si cita spesso, per mostrarne la portata, l’espressione latina ‘ius excludendi alios’, cioè il diritto di escludere gli altri da una determinata sfera d’azione, la possibilità da parte del titolari di tali diritti di vietare condotte da lui non autorizzate. Come vedremo in questo capitolo, saranno proprio questi diritti ad entrare maggiormente in gioco nell’ambito della distribuzione del software.



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