CAPITOLO III - IL SISTEMA DELLE LICENZE NELLA TUTELA DEL SOFTWARE: 1.1. IN GENERALE

Le aziende d’informatica, che verso la fine degli anni ’70 iniziarono a voler tutelare i loro cospicui investimenti, potevano servirsi dei meccanismi tradizionali del diritto industriale, facenti capo ai due diversi modelli del diritto d’autore e del brevetto: il primo concepito originariamente per le creazioni di tipo artistico-espressivo, il secondo invece per le invenzioni di carattere tecnico-industriale. Mentre il diritto d’autore mira a proteggere solo la forma espressiva dell’opera (ovvero la modalità con cui l’autore trasmette un messaggio, sia esso in forma letteraria, musicale, figurativa, multimediale etc.), la tutela brevettuale mira a proteggere il contenuto dell’invenzione (ovvero l’idea o il procedimento che sta alla base dell’invenzione). Questo principio, già comune a tutti gli ordinamenti, è stato chiaramente ribadito nei TRIPs, in cui all’art. 9, n. 2 si stabilisce che “la protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali”. Coerentemente con quanto fin qui detto, per individuare quale tipo di tutela sarà possibile applicare, è necessario preventivamente raggiungere una sicura classificazione dell’opera in esame; se ne dovranno analizzare le caratteristiche e, a seconda che esse risultino compatibili con i requisiti che il piano normativo prevede per l’una o per l’altra modalità di tutela, si deciderà quale delle due applicare.

Ciò, tuttavia, non significa che ad una stessa opera non possano essere applicate in sovrapposizione entrambe le tutele; esse infatti non si escludono a vicenda, ma anzi apportano diversi gradi e meccanismi di protezione: per esempio, il diritto d’autore ha una maggior durata nel tempo ed è applicabile automaticamente a partire dal mero atto della creazione; il brevetto ha una durata minore, richiede una formalizzazione, ma una volta perfezionato può consentire una protezione più efficace a causa della sua estensione al contenuto e al procedimento. In via teorica, dunque – restringendo il tutto al quadro normativo italiano – la soluzione al dilemma starebbe in una lampante dicotomia: nel caso di opera artistico-espressiva, si applica il diritto d’autore ex Legge 633/1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”; d’ora in poi “l. a.”); nel caso di invenzione industriale, si applica la normativa brevettuale ex Regio Decreto 1127/1939 (“Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”; d’ora in poi “l. inv.”).

Nella realtà dei fenomeni giuridici, però, la situazione non è così ben definita, a causa della comparsa (avvenuta negli ultimi anni grazie alle nuove tecnologie) di opere atipiche, che spesso incontrano alcuni requisiti di entrambe le categorie, ma senza soddisfare appieno quelli di nessuno dei due. E’ questo il caso controverso del software. Fino al momento della sua comparsa, il confine fra opere tecnico-funzionali e opere espressive era sempre stata piuttosto pacifica; con il nuovo arrivo, però, il mondo del diritto si trovò di fronte ad un’entità molto più difficile da inquadrare e che si collocava proprio a cavallo delle due categorie di opere dell’ingegno. A livello dottrinale più che a livello pratico, infatti, a creare dubbi era proprio una caratteristica peculiare del software: la sua f u n z i o n a l i t à , ovvero la sua vocazione di opera destinata alla soluzione di problemi tecnici; caratteristica questa che lo avvicinerebbe ineluttabilmente alla categoria delle invenzioni dotate d’industrialità. D’altro canto, però, il software appare carente del requisito della materialità considerato da alcuni come ‘condicio sine qua non’ per la brevettabilità. Storicamente, inoltre, la tutela brevettuale venne vista con diffidenza dalle aziende produttrici di hardware, che temevano che tale prospettiva avrebbe attribuito uno eccessivo potere alle aziende di software e reso il mercato dell’hardware schiavo delle loro scelte di mercato. Si riproponeva in versione speculare lo stesso problema che si era posto pochi anni prima quando compagnie come la IBM o la Apple preferirono (con grande saggezza e illuminazione) non brevettare il PC per non soffocare un business ancora in emersione.



Open Source e opere non software:

Nessun commento:

Posta un commento